Etichettatura GHS 2025: Le Novità Normative per il Settore Chimico

Novità principali

Una panoramica essenziale delle principali modifiche introdotte dal nuovo regolamento UE in materia di classificazione ed etichettatura chimica.

Quanto costa stampare un’etichetta a colori?

Punto 1: Responsabilità chiara per le vendite online e a distanza

Uno dei cambiamenti più significativi introdotti dal Regolamento (UE) 2024/2865 riguarda la gestione delle sostanze e miscele chimiche vendute tramite canali online o distribuite da operatori extra-UE.

Cosa cambia?

Fino ad ora, il regolamento CLP presupponeva che tutti gli operatori economici coinvolti nella catena di approvvigionamento fossero stabiliti nell’Unione Europea. Tuttavia, con la crescita esponenziale del commercio elettronico, è diventato sempre più frequente l’acquisto diretto da fornitori fuori dall’UE (es. marketplace, vendite dirette da siti cinesi, americani, ecc.).

Con il nuovo regolamento:

  • È obbligatorio che ogni sostanza o miscela chimica immessa nel mercato UE sia rappresentata da un fornitore stabilito nell’Unione.
  • Questo soggetto sarà identificato chiaramente sull’etichetta come responsabile della conformità del prodotto.
  • Il fornitore UE agisce nell’ambito di un’attività industriale o professionale, non può essere un semplice privato o cliente finale.

🧭 Perché è importante?

In passato, un consumatore che acquistava da un venditore extra-UE diventava “importatore” secondo la legge, con tutte le responsabilità legali del caso. Questa situazione era inaccettabile: i consumatori non possono e non devono essere responsabili della sicurezza chimica dei prodotti.

Con questo aggiornamento:

  • Le autorità UE potranno identificare e controllare i responsabili sul territorio.
  • I marketplace (come Amazon, eBay, ecc.) dovranno assicurarsi che i prodotti offerti rispettino la normativa.
  • Le etichette dovranno riportare un contatto europeo verificabile.

📌 Impatto pratico

Tutti i soggetti che vendono prodotti chimici (detersivi, solventi, colle, ecc.) in Europa – anche tramite e-commerce – dovranno:

  • indicare chiaramente il fornitore europeo responsabile,
  • assicurarsi che classificazione ed etichettatura siano conformi,
  • aggiornare le schede tecniche e l’etichettatura digitale (se presente).

📖 Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2024/2865 – Considerando 1 e Articolo 4, paragrafo 11

Punto 2: Etichettatura fisica e digitale: si apre al futuro

L’introduzione dell’etichettatura digitale rappresenta una svolta nella comunicazione del rischio chimico.

Cosa cambia?

Il nuovo regolamento consente ai fornitori di affiancare (o in alcuni casi sostituire) l’etichetta fisica con una etichetta digitale, a patto che:

  • non si tratti di elementi essenziali alla sicurezza immediata (es. pittogrammi, frasi H),
  • l’accesso sia garantito a tutti, senza app, registrazione o login,
  • le informazioni siano disponibili con massimo 2 clic.

Il supporto dati (come un QR code) deve essere:

  • ben visibile sull’imballaggio o sull’etichetta,
  • accompagnato dalla frase “Ulteriori informazioni sui pericoli sono disponibili online”.

🧭 A chi serve?

L’etichettatura digitale:

  • favorisce la leggibilità e accessibilità, specie per persone con disabilità o che non parlano la lingua del Paese in cui si trovano,
  • riduce l’ingombro di etichette molto ricche di testo su piccoli imballaggi,
  • supporta un approccio multilingue e interattivo più adatto al commercio globale.

Attenzione

Le informazioni essenziali per la sicurezza devono restare sull’etichetta fisica. La versione digitale non può sostituire:

  • pittogrammi di pericolo,
  • frasi H,
  • avvertenze,
  • consigli di prudenza.

📖 Riferimento normativo

Art. 34 bis e 34 ter del Regolamento (UE) 2024/2865
Allegato I, punto 1.6

Punto 3: Nuove regole per sostanze “complesse” e miscele

Il regolamento aggiorna le modalità di classificazione di sostanze UVCB (Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials).

Cosa cambia?

Le sostanze con più di un componente devono ora essere valutate come miscele, con l’obbligo di considerare:

  • i dati disponibili per i singoli costituenti,
  • la sostanza nel suo insieme solo se aggiunge valore alla valutazione.

Per gli estratti vegetali, è stata prevista una deroga temporanea: la Commissione valuterà entro 5 anni se continuare ad applicare questa eccezione.

🧪 Esempio pratico

Se un olio essenziale contiene sostanze cancerogene in quantità rilevanti, l’etichettatura deve rifletterlo, anche se l’olio nella sua interezza sembra “sicuro”.

🧭 Perché è importante?

Questo approccio:

  • migliora la protezione sanitaria,
  • riduce la possibilità di sottostimare i rischi legati a componenti pericolosi.

📖 Riferimento normativo

Articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2024/2865
Considerandi 2-4

Punto 4: Etichette pieghevoli e nuove regole di formattazione

La normativa introduce regole chiare e uniformi sull’uso di etichette pieghevoli.

Cosa cambia?

Le etichette a fisarmonica (es. su flaconi piccoli o curvi) possono ora essere usate regolarmente, non più solo come eccezione. Tuttavia, devono rispettare:

  • una struttura precisa (prima pagina, sezioni interne, retro),
  • dimensioni minime per caratteri e pittogrammi,
  • chiarezza e leggibilità (es. testo nero su sfondo bianco, font leggibile senza grazie).

📐 Prima pagina dell’etichetta:

  • Nome e contatti del fornitore,
  • Quantità nominale,
  • Avvertenze e pittogrammi,
  • Codice UFI (se non presente altrove).

📖 Riferimento normativo

Allegato I, punto 1.2.1.6
Articolo 31, paragrafi 1 e 1bis

Punto 5: Etichettatura e vendita tramite stazioni di ricarica

Il regolamento disciplina finalmente la vendita sfusa di prodotti chimici tramite stazioni di ricarica.

Cosa cambia?

È consentita la ricarica di prodotti chimici (es. detersivi) solo se:

  • non appartengono a categorie di pericolo gravi (tossicità, corrosione, ecc.),
  • le stazioni di ricarica sono dotate di etichette leggibili, ben visibili e permanenti,
  • è presente personale formato o sistemi di sicurezza per evitare abusi e accessi non autorizzati.

🧭 Perché è importante?

Promuove un modello di consumo più sostenibile, ma con regole che evitano:

  • riutilizzo improprio di contenitori contaminati,
  • esposizione accidentale a sostanze pericolose,
  • accesso di minori a contenuti chimici.

📖 Riferimento normativo

Allegato II, punto 3.4
Articolo 35, paragrafo 2bis

Punto 6: Tempi precisi per aggiornare l’etichetta

Il regolamento chiarisce in modo inequivocabile quando aggiornare le etichette.

Cosa cambia?

L’aggiornamento dell’etichetta diventa obbligatorio entro:

  • 6 mesi in caso di nuova classificazione più severa o nuova classe di pericolo,
  • 18 mesi per modifiche meno rilevanti (es. pericolo meno grave).

Questo vale anche per modifiche derivate da decisioni armonizzate UE.

🧭 Chi deve adeguarsi?

Tutti i fornitori: produttori, importatori, utilizzatori a valle, distributori che:

  • modificano la classificazione del prodotto,
  • ricevono nuova valutazione o richiesta di modifica dalla catena di fornitura.

📖 Riferimento normativo

Articolo 30 del Regolamento (UE) 2024/2865

Punto 7: Nuove categorie di pericolo

Il regolamento amplia l’elenco delle classi di pericolo con nuove categorie ambientali e sanitarie.

🆕 Classi introdotte:

  • Interferenti endocrini per la salute umana (categoria 1 e 2),
  • Interferenti endocrini per l’ambiente (categoria 1 e 2),
  • Sostanze PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche),
  • Sostanze vPvB, PMT e vPvM.

🧭 Impatto pratico

Queste categorie richiedono:

  • nuova valutazione della pericolosità per moltissime sostanze,
  • aggiornamento delle etichette e delle schede di sicurezza.

📖 Riferimento normativo

Allegato I, sezioni 3.11 e 4
Considerando 21

Punto 8: Chiarezza anche nella pubblicità

Il regolamento rafforza la coerenza tra ciò che è scritto sull’etichetta e ciò che viene comunicato nella pubblicità.

Cosa cambia?

È obbligatorio indicare nelle pubblicità:

  • pittogrammi di pericolo,
  • avvertenze,
  • frasi H ed EUH,
  • dicitura “Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto”.

Sono vietate affermazioni fuorvianti tipo:

“non tossico”, “ecologico”, “non pericoloso”
se la sostanza è classificata come pericolosa.

📖 Riferimento normativo

Articolo 48 e 48 bis del Regolamento (UE) 2024/2865

Punto 9: Maggiore trasparenza e accesso ai dati

L’ECHA avrà un ruolo centrale nella trasparenza delle notifiche di classificazione.

Cosa cambia?

  • I notificanti devono giustificare eventuali divergenze rispetto alla classificazione più severa esistente,
  • L’ECHA può chiedere la rettifica di voci incomplete, errate o obsolete,
  • I dati trasmessi saranno pubblici e accessibili, compreso il nome del notificante in caso di gruppo.

📖 Riferimento normativo

Articoli 40, 42 e 45
Considerando 29-31

Punto 10: Transizione graduale

Il regolamento fissa scadenze progressive per l’adeguamento.

📅 Date chiave:

  • 1 luglio 2026: entrata in vigore per la maggior parte delle novità,
  • 1 gennaio 2027: obbligo per nuove regole grafiche e informative,
  • 1 luglio 2028 / 1 gennaio 2029: termine ultimo per vendere prodotti etichettati con le vecchie regole.

🧭 Impatto

I fornitori possono iniziare ad applicare da subito le nuove disposizioni, ma devono essere pronti entro le scadenze per non incorrere in sanzioni o blocchi di prodotto.

📖 Riferimento normativo

Articolo 2 e Articolo 61 del Regolamento (UE) 2024/2865

Parte 2 – Commento articolo per articolo

Analisi mirata dei principali articoli del Regolamento CLP così come modificati o integrati dal Regolamento 2024/2865.

Articolo 4 – Identificazione del fornitore UE

Il nuovo testo dell’articolo 4 introduce l’obbligo esplicito di indicare un fornitore stabilito nell’Unione Europea sull’etichetta del prodotto.

Obbligo chiaro e diretto:

  • Qualsiasi sostanza o miscela chimica non può essere immessa sul mercato UE se non è identificabile un soggetto responsabile fisicamente presente nell’Unione.
  • Questo soggetto assume tutte le responsabilità legali relative alla classificazione, all’etichettatura e alla scheda di sicurezza.

🧭 Obiettivo:

  • Prevenire l’uso abusivo di piattaforme online per vendere sostanze non conformi;
  • Impedire che il consumatore diventi l’“importatore di fatto”.

Articoli 5 e 6 – Classificazione delle sostanze complesse (UVCB)

Questi articoli ridefiniscono il concetto di classificazione per sostanze di composizione sconosciuta o variabile.

Principi chiave:

  • Se sono disponibili dati su uno o più costituenti, questi devono prevalere su dati sommari della sostanza;
  • L’approccio “sostanza come tale” è superato in favore di un’analisi per componenti noti;
  • Deroghe temporanee previste solo per sostanze vegetali o naturali.

📌 Implicazioni:

  • Le aziende devono essere pronte a reperire, documentare e dichiarare la composizione dettagliata della sostanza.

Articolo 10 – Limiti di concentrazione, stime di tossicità acuta e fattori M

L’articolo chiarisce e aggiorna il modo in cui si calcolano i parametri per la classificazione.

Novità introdotte:

  • Specifica come usare i fattori moltiplicativi (M) nella tossicità ambientale;
  • Introduce metodi più rigorosi per la stima della tossicità acuta delle miscele in assenza di dati sperimentali;
  • Definisce nuove formule e soglie.

🧪 Impatto tecnico:

Richiede una maggiore precisione scientifica nei dossier di classificazione e può comportare un aumento delle classificazioni restrittive.

Articolo 25 – Informazioni supplementari sull’etichetta

Riconferma che è possibile inserire informazioni aggiuntive sulle etichette, ma solo se:

  • non sono fuorvianti rispetto al reale pericolo del prodotto;
  • non entrano in conflitto con gli elementi obbligatori dell’etichetta.

Esempi vietati:

  • “non tossico per l’ambiente” su prodotti classificati con H400;
  • “prodotto naturale sicuro” se contiene componenti sensibilizzanti o cancerogeni.

Articolo 29 – Esenzioni per munizioni e prodotti sfusi

L’articolo specifica che le munizioni e certi prodotti forniti sfusi non sono tenuti a rispettare l’etichettatura fisica completa.

Ma:

  • Devono comunque accompagnare il prodotto con informazioni alternative (es. scheda tecnica, cartello informativo);
  • Il contenuto va tracciato e descritto chiaramente.

Articolo 30 – Tempi per aggiornare l’etichetta

Introduce una doppia scadenza obbligatoria:

  • 6 mesi: se aumenta il pericolo o si aggiungono nuove classi;
  • 18 mesi: se il pericolo è ridotto o si tratta solo di adattamenti minori.

Si applica anche alle modifiche derivate da decisioni ECHA o classificazioni armonizzate.

Articolo 31 – Specifiche per etichette pieghevoli e digitali

Dettaglia i requisiti formali e funzionali per etichette alternative.

Per etichette pieghevoli:

  • devono contenere tutti gli elementi di pericolo;
  • la prima pagina deve riportare gli elementi chiave.

Per etichette digitali:

  • accesso con massimo due clic;
  • leggibilità garantita su dispositivi comuni;
  • non devono raccogliere dati dell’utente.

Articoli 34 bis e 34 ter – Etichettatura digitale

Due nuovi articoli interamente dedicati a questa modalità.

Cosa contengono:

  • Definizioni: cosa si intende per etichetta digitale e supporto dati;
  • Obblighi: formato accessibile, tracciabilità, stabilità nel tempo;
  • Limitazioni: la versione digitale non può sostituire gli elementi critici di sicurezza.

Articolo 35 – Vendita tramite stazioni di ricarica

Disciplina la possibilità di vendere prodotti chimici tramite distributori automatici o stazioni dedicate.

Requisiti fondamentali:

  • divieto per sostanze classificate in categorie gravi (cancerogeni, corrosivi, ecc.);
  • etichette visibili anche sulla stazione;
  • accessibilità sicura (no bambini, manomissione, errori di riempimento).

Articolo 42 – Trasparenza nella banca dati ECHA

Estende l’obbligo di motivare le scelte classificatorie.

Le aziende devono:

  • giustificare differenze rispetto alla classificazione armonizzata;
  • indicare se i dati sono nuovi o derivati da studi precedenti;
  • dichiarare responsabilmente le classificazioni “alternative”.

Articolo 48 – Regole sulla pubblicità

Vieta ogni forma di pubblicità che minimizzi o alteri la percezione del rischio.

Obblighi pubblicitari:

  • riportare elementi minimi di classificazione;
  • indicare la presenza di pericoli secondo il CLP;
  • evitare claim ambientali o sanitari non giustificati.

Articolo 61 – Disposizioni transitorie

Stabilisce il calendario di adeguamento, inclusi i prodotti già sul mercato.

📅 Date chiave:

  • 1 luglio 2026: decorrenza obbligatoria per la maggior parte delle nuove disposizioni;
  • 1 gennaio 2027–2029: limiti per smaltire le scorte pre-esistenti;
  • Possibilità di applicazione anticipata già dal 20 novembre 2024.

Parte 3 – Appendice tecnica

Focus su aspetti pratici e tecnici: etichette pieghevoli e digitali, stazioni di ricarica, notifiche ECHA e nuove definizioni normative.

Etichette pieghevoli

Cosa sono?

Le etichette pieghevoli (o “a fisarmonica”) sono strumenti usati per veicolare molte informazioni in spazi ridotti. Il Regolamento ne consente l’uso non più come eccezione ma come modalità standard in determinati casi.

📐 Requisiti principali:

  • Prima pagina visibile: deve contenere
    • nome del fornitore,
    • quantità nominale,
    • identificatore del prodotto,
    • avvertenze e pittogrammi,
    • codice UFI (se non altrove).
  • Pagine interne: devono contenere le informazioni obbligatorie raggruppate per lingua (es. ogni lingua ha una sezione distinta).
  • Retro: può essere utilizzato per riepiloghi, simboli, o ulteriori elementi grafici.

🧭 Obiettivo:

Permettere un’etichettatura completa e leggibile anche su contenitori di piccole dimensioni o con forma non adatta (es. flaconi da 50 ml, tubi cosmetici, prodotti spray).

📖 Riferimento normativo:

Allegato I, punto 1.2.1.6

Etichette digitali

Il Regolamento introduce le etichette digitali come complemento (non sostituto) dell’etichetta fisica.

Definizione:

Supporto di dati (es. QR code, codice NFC) che consente di accedere alle informazioni di pericolo, istruzioni e documentazione aggiuntiva tramite dispositivi elettronici.

📲 Requisiti obbligatori:

  • Accesso in massimo 2 clic,
  • Nessuna app obbligatoria, registrazione o login,
  • Non deve essere usata per raccogliere dati dell’utente,
  • Dev’essere accessibile a tutti, inclusi utenti con disabilità,
  • I contenuti devono essere disponibili per almeno 10 anni.

Informazioni digitalizzabili:

  • solo quelle non essenziali per la sicurezza immediata;
  • es. frasi supplementari, codici interni, dati sul confezionamento.

📖 Riferimenti:

Art. 34 bis, 34 ter; Allegato I, punto 1.6

Stazioni di ricarica

Con l’obiettivo di incentivare il riutilizzo dei contenitori e ridurre i rifiuti, vengono regolate le stazioni di ricarica per prodotti chimici sfusi (es. detersivi, disinfettanti).

🚫 Prodotti esclusi:

  • Tossici per inalazione (H330),
  • Cancerogeni, mutageni, reprotossici (CMR),
  • Sensibilizzanti respiratori (H334),
  • Corrosivi (H314),
  • Altamente infiammabili (H224).

Requisiti obbligatori:

  • Presenza di etichette complete direttamente sulla stazione e sui contenitori,
  • Presenza di personale formato oppure uso di sistemi anti-manomissione,
  • Meccanismi per evitare il contatto con la sostanza durante il riempimento,
  • Tracciabilità del contenuto (es. tramite codice, data, lotto).

🧭 Obiettivo:

Garantire la sicurezza dell’utente pur favorendo comportamenti più sostenibili.

📖 Riferimento normativo:

Allegato II, punto 3.4

Notifiche all’ECHA e divergenze nelle classificazioni

Il regolamento rafforza i criteri di trasparenza e coerenza tra le classificazioni notificate dai vari operatori.

Obblighi del notificante:

  • Motivare qualsiasi deviazione da classificazioni armonizzate (es. se più lieve o più severa),
  • Dimostrare l’uso di dati sperimentali validi o fonti scientifiche,
  • Collaborare con ECHA in caso di richiesta di chiarimenti o rettifiche.

📄 Pubblicità dei dati:

I dati trasmessi saranno visibili nella banca dati dell’ECHA, incluse:

  • classificazione proposta,
  • sostegno scientifico,
  • nome del notificante (in alcuni casi anche azienda capogruppo).

📖 Riferimenti:

Articoli 40, 42, 45; Considerando 29-32

Definizioni aggiunte nel Regolamento

Il Regolamento 2024/2865 aggiorna e arricchisce le definizioni nel testo normativo.

✍️ Nuove definizioni principali:

  • Etichetta digitale: rappresentazione elettronica delle informazioni di pericolo.
  • Supporto dati: elemento che consente l’accesso all’etichetta digitale (es. QR code).
  • Stazione di ricarica: impianto per la vendita sfusa e il riempimento diretto da parte del consumatore.
  • Composizione conforme a formula standard: composizione di riferimento notificata per famiglie di miscele.
  • Stima della tossicità acuta (ATE): calcolo predittivo utilizzato in assenza di dati sperimentali completi.

🧭 Impatto:

Aiuta a eliminare ambiguità interpretative e a uniformare le pratiche a livello europeo.

📖 Riferimenti:

Articolo 2 del Regolamento; Allegato VI

Punto 4: Etichette pieghevoli e nuove regole di formattazione

La normativa introduce regole chiare e uniformi sull’uso di etichette pieghevoli.

Cosa cambia?

Le etichette a fisarmonica (es. su flaconi piccoli o curvi) possono ora essere usate regolarmente, non più solo come eccezione. Tuttavia, devono rispettare:

  • una struttura precisa (prima pagina, sezioni interne, retro),
  • dimensioni minime per caratteri e pittogrammi,
  • chiarezza e leggibilità (es. testo nero su sfondo bianco, font leggibile senza grazie).

📐 Prima pagina dell’etichetta:

  • Nome e contatti del fornitore,
  • Quantità nominale,
  • Avvertenze e pittogrammi,
  • Codice UFI (se non presente altrove).

📖 Riferimento normativo

Allegato I, punto 1.2.1.6
Articolo 31, paragrafi 1 e 1bis

Punto 5: Etichettatura e vendita tramite stazioni di ricarica

Il regolamento disciplina finalmente la vendita sfusa di prodotti chimici tramite stazioni di ricarica.

Cosa cambia?

È consentita la ricarica di prodotti chimici (es. detersivi) solo se:

  • non appartengono a categorie di pericolo gravi (tossicità, corrosione, ecc.),
  • le stazioni di ricarica sono dotate di etichette leggibili, ben visibili e permanenti,
  • è presente personale formato o sistemi di sicurezza per evitare abusi e accessi non autorizzati.

🧭 Perché è importante?

Promuove un modello di consumo più sostenibile, ma con regole che evitano:

  • riutilizzo improprio di contenitori contaminati,
  • esposizione accidentale a sostanze pericolose,
  • accesso di minori a contenuti chimici.

📖 Riferimento normativo

Allegato II, punto 3.4
Articolo 35, paragrafo 2bis

Punto 6: Tempi precisi per aggiornare l’etichetta

Il regolamento chiarisce in modo inequivocabile quando aggiornare le etichette.

Cosa cambia?

L’aggiornamento dell’etichetta diventa obbligatorio entro:

  • 6 mesi in caso di nuova classificazione più severa o nuova classe di pericolo,
  • 18 mesi per modifiche meno rilevanti (es. pericolo meno grave).

Questo vale anche per modifiche derivate da decisioni armonizzate UE.

🧭 Chi deve adeguarsi?

Tutti i fornitori: produttori, importatori, utilizzatori a valle, distributori che:

  • modificano la classificazione del prodotto,
  • ricevono nuova valutazione o richiesta di modifica dalla catena di fornitura.

📖 Riferimento normativo

Articolo 30 del Regolamento (UE) 2024/2865

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